1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Precludono il riconoscimento della cittadinanza ai sensi delle lettere a), b), d), e), f), g) ed i) del comma 1 dell'articolo 9:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
3. Il riconoscimento della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, qualora sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)».