Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Precludono il riconoscimento della cittadinanza ai sensi delle lettere a), b), d), e), f), g) ed i) del comma 1 dell'articolo 9:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

      2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
      3. Il riconoscimento della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, qualora sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a)».